QUANDO E PERCHÉ NASCONO
La prima forma associativa, tra quelle che presentano le sembianze di una Pro Loco contemporanea, nasce a Pieve Tesino nel 1881 (allora impero Austro-Ungarico oggi Italia). Si tratta di un comitato denominato Società d’abbellimento che si pone come obiettivo il miglioramento estetico di una località per favorire la sosta dei forestieri. Si istituzionalizza così un movimento che probabilmente esisteva da molto tempo, legato inizialmente alla mobilità generica delle persone più che all’idea odierna di turismo..
Si chiamavano comitati di cura le prime Pro Loco nate nei lontani anni del primo 1900, e come già avveniva in altri paesi europei, assumevano le denominazioni più diverse: “Comitati di Cura”, “Società per il concorso di forestieri”, “Associazioni per il movimento dei forestieri”, “Società di abbellimento” oppure semplicemente “Pro”.
Il nome Pro Loco fu in breve tempo esteso a tutte le Associazioni Turistiche Locali e per questo le Pro Loco possono essere considerate le prime associazioni turistiche ricettive italiane.
Il primo momento legislativo che interessa le Pro Loco risale al 1920 e precisamente alla seduta del 25 giugno.
L’anno successivo, vale a dire nel 1921, fu pubblicato il primo libro sulla storia delle Pro Loco:” La funzione e l’organizzazione delle Pro Loco”.
Nel dopoguerra le Pro Loco riprendono la loro attività e, soltanto il 29 giugno 1962, nel corso del convegno delle Pro Loco Trivenete svoltosi a Recoaro, fu proposta la costituzione di un’associazione che avesse funzioni di coordinamento e di rappresentatività a livello nazionale.
Nel settembre dello stesso anno, nasceva l’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia*, che già nel 1965 otteneva l’istituzione dell’albo nazionale delle Pro Loco presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Albo che, con il trasferimento delle competenze in materia al turismo alle Regioni, diveniva “Regionale” e, in alcuni casi, “Provinciale”.
In Italia le Pro Loco sono quasi 6000; 650.000 sono i soci; 20.000 tra manifestazioni ed iniziative di successo.
STORIA LEGISLATIVA
Le Pro Loco divengono nel tempo la prima forma di organizzazione che si occupa dell’offerta turistica delle singole località. La legislazione del 900 destinerà alle Pro Loco la valorizzazione delle località meno turistiche, istituendo, dove i numeri lo giustificassero, le Aziende di cura e soggiorno. Ad oggi, con la proliferazione delle destinazioni turistiche e la nascita dei molti modi di fare vacanza, il ruolo delle Pro Loco torna ad essere di primaria importanza nella sperimentazione di forme nuove di attrazione turistica.
FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PRO LOCO
In provincia di Torino le Pro Loco sono soggetti turistici riconosciuti dalla legge, che attribuisce loro compiti di:
- valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località - realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale - altre attività a carattere locale di promozione del turismo
Le funzioni descritte dalla legge riguardano l’attività che questa finanzia. Ogni Pro Loco può poi personalizzare le proprie funzioni in accordo con il territorio in cui svolge le sue attività.
FORMA GIURIDICA
La forma giuridica della Pro Loco è l’associazione. La normativa che ne regola i principi fa quindi riferimento al codice civile, dall’articolo 14 all’articolo 42.
IL CODICE CIVILE
Gli articoli del codice civile che regolano l’esistenza delle associazioni non riconosciute, come sono tutte le Pro Loco, sono quelli che vanno dal n°36 al n°38.
Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
SCOPI E OBBIETTIVI DELLA PRO LOCO
Gli obiettivi della Pro Loco possono essere molto ampi. Lo scopo ‘turistico’ pone varie possibilità e può manifestarsi sia in forma diretta che indiretta.
La Pro Loco si può definire ‘direttamente’ turistica quando realizza eventi e manifestazioni a scopo turistico.
Si può tuttavia sostenere che il mantenimento di un tessuto sociale che renda vivibile una comunità è un’azione che ‘indirettamente’ va ad incidere in maniera positiva sul comparto turistico.
Questo conferma la sua validità nelle nuove forme di turismo che sono alla ricerca di esperienze ed emozioni che legano positivamente le persone ai propri territori.
La dicotomia turistico/non turistico è quindi poco significativa nella descrizione delle attività di una Pro Loco e impedisce di vedere il valore aggiunto dell’avere cura del contesto in cui si vive.